Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 11/02/2003

a) e b). Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1o devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte dell'allegato D, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di telecomunicazione.

5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l'emissione continua della portante radio.

6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale.

7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.

8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.

9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.

10. È consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse.

11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero delle comunicazioni il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessità di presentare nuova dichiarazione. Sezione 2 Norme tecniche

Art. 11. Bande di frequenza

1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Art. 12. Norme d'esercizio

1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.

2. È vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione.

3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione.

4. È consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di telecomunicazione per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell'attività di radioamatore.

5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso l'impiego del codice "Q" e delle abbreviazioni internazionali in uso.

6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonchè ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto.

7. È vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonchè impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.

8. È vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.

1. Nell'ambito del territorio dello Stato è consentito l'esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.

2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.

3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'art. 37 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001.

Art. 14. Controllo sulle stazioni

1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero delle comunicazioni o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'art. 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447 deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero delle comunicazioni incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 15. Limiti di potenza

1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'inviluppo di modulazione: classe A, fisso o mobile/ portatile 500 W; classe B, fisso o mobile/portatile 10 W.

Art. 16. Requisiti delle apparecchiature

1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore.

2. Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'art. 12.

Art. 17. Installazione di antenne

1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 397 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 nonchè le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.

2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni. Capo II Disposizioni finali e transitorie

Art. 18. Validità dei documenti per l'esercizio dell'attività radioamatoriale

1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto dell'art. 15, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001 in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Decreto presidenziale, con validità di dieci anni a decorrere

a) dalla data originaria della licenza o da quella dell'ultimo rinnovo per i documenti in essere al 1 gennaio 2002

b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre 2001, non ancora evase.

2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all'esercizio dell'attività radioamatoriale, prorogati nei sensi di cui al comma 1.

3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui al modello allegato A1.

Art. 19. Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01

1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni generali per effetto dell'art. 15, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001, e per le autorizzazioni generali di classe A e di classe B individuate nell'art. 34, comma 1, del menzionato Decreto presidenziale, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Decreto, l'attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della raccomandazione CEPT TR61-01, di cui al Decreto ministeriale 1 dicembre 1990, previa domanda in bollo, può essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato.

1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1, lett. d) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001 va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali. Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 febbraio 2003 Il Ministro: Gasparri Allegato A (art. 1, comma 2-rif. art. 36 Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001) Al ministero delle comunicazioni

- Ispettorato territoriale per il/la Dichiarazione Il sottoscritto .......................... . luogo e data di nascita ...................... residenza o domicilio ........................ cittadinanza ................................. dati del rappresentante legale cognome e nome ............................... luogo e data di nascita ...................... residenza o domicilio ........................ codice fiscale ............................... Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui agli articoli 5, comma 1, lettera b), n. 1 e 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001; dichiara: di essere in possesso della patente di operatore di stazione di radioamatore n. ............. conseguita il ....; di aver acquisito il nominativo ai sensi dell'art. 37 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001; di voler installare ed esercire: ... una stazione di radioamatore, una stazione ripetitrice analogica o numerica, un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi; un impianto destinato ad uso collettivo; una stazione radioelettrica .... (specificare la tipologia); (barrare la casella che interessa) di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre ....; (massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale) di possedere i prescritti requisiti di cui all'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001; che la stazione radioelettrica (tipo e numero di apparato) è ubicata; si impegna: ad attendere quattro settimane dalla data di produzione della presente dichiarazione prima di avviare l'attività oggetto della presente dichiarazione; a comunicare tempestivamente ogni modifica del contenuto della presente dichiarazione; a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche; a versare il prescritto contributo annuo; in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione nel termine di cui all'art. 9, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001; ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001. Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti

b) la copia della patente di operatore

c) la comunicazione relativa all'acquisizione del nominativo

d) la dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni non emancipati. Data ......………………….......... Firma ..……………………........ Allegato A1 (art. 1, comma 3) Al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale per il/la Dichiarazione Il sottoscritto ......................... . luogo e data di nascita ..................... residenza o domicilio........................ cittadinanza ................................ titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe ......., nominativo ................................ . Dati del rappresentante legale .................. cognome e nome .................................... luogo e data di nascita ............................. residenza o domicilio .............................. codice fiscale ..................................... titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe ......., nominativo ................................ . Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione generale di cui agli articoli 5, comma 1, lettera b), n. 1 e 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001; dichiara: di voler esercire: una stazione di radioamatore, una stazione ripetitrice analogica o numerica, un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi; un impianto destinato ad uso collettivo una stazione radioelettrica .............. (specificare la tipologia) (barrare la casella che interessa) di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre ............; (massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale) di possedere i prescritti requisiti di cui all'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001; che la stazione radioelettrica è ubicata ....; e si impegna: a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica; a versare il prescritto contributo annuo; ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001. Allega alla presente dichiarazione l'attestato di versamento del contributo relativo all'anno dal quale decorre il rinnovo dell'autorizzazione generale. Data ............………………….... Firma .....……………………......... Allegato C (art. 1, comma 5) Programma di esame per il conseguimento della patente di radioamatore Parte I Questioni riguardanti la tecnica il funzionamento e la regolamentazione A. Questioni di natura tecnica.

 

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